I nuovi massimali del ministero della Transizione ecologica includeranno tutti i beni necessari per realizzare gli interventi di efficientamento energetico. L’orientamento è stato ufficializzato ieri proprio dal Mite, con un pacchetto di sei Faq pubblicate sul sito dell’Enea.
I chiarimenti del dicastero guidato da Roberto Cingolan i, attesissimi dal mercato, arrivano a pochi giorni dall’entrata in vigore (fissata per il prossimo 15 aprile) del provvedimento che sarà il nuovo riferimento per i bonus edilizi collegati a interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. In sostanza, per lavori come la realizzazione di cappotti termici o l’installazione di infissi non sarà possibile superare i valori unitari (molto spesso al metro quadro) indicati nel decreto.
La lettura del Dm datato 14 febbraio ha lasciato, però, da subito diverse perplessità agli operatori. A partire dal dubbio più ricorrente: cosa è incluso e cosa è escluso dalle tabelle ministeriali? Finalmente su questo arriva una risposta molto chiara. I costi indicati nell’allegato A – spiega la seconda Faq – «sono riferiti all’insieme dei beni che concorre alla realizzazione delle tipologie di intervento elencate in tabella».
Seguono diversi esempi che rendono molto bene l’idea. Nel caso di cappotti termici sono inclusi la fornitura dell’isolante termico, del sistema di ancoraggio e tutti i materiali che concorrono alla realizzazione dell’intonaco esterno di copertura dell’isolante. Non solo: ci sono anche la pavimentazione (non di pregio), le tegole, il controsoffitto della porzione isolata.
Passando agli infissi, è inclusa la fornitura di infisso, telaio, controtelaio, cassonetto, tapparella, rullo avvolgibile, avvolgitore, persiane e, ove previsto, componentistica dell’impianto elettrico. Ancora, per le schermature solari, è inclusa la schermatura, il sistema di montaggio e, ove previsto, la componentistica dell’impianto elettrico. Insomma, i prodotti legati all’intervento sono tutti nei massimali.
Non sono compresi, invece, l’Iva, i costi delle prestazioni professionali legate all’intervento, i costi connessi alle opere relative all’installazione e tutti i costi della manodopera. Rientrano tra le «opere relative alla installazione» – chiarisce il Mite – «unicamente quelle relative alle opere provvisionali (compresi i ponteggi) ed alle opere connesse ai costi della sicurezza».
Un’altra novità è una conseguenza di questa interpretazione. Il Mite, infatti, spiega che dal 15 aprile gli altri prezzari (ad esempio, quelli regionali) non vanno in pensione. Sarà, cioè, previsto un doppio livello di verifica. Il controllo di congruità riguarderà principalmente il Dm del Mite, ma anche i prezzari, per le parti non considerate nelle tabelle (come l’installazione). «Il controllo rispetto ai prezzari comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto all’opera compiuta (fornitura e installazione) – spiega la Faq 5 –; il controllo rispetto al Dm costi massimi comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto alla sola fornitura dei beni». I limiti indicati dal Mite per le forniture non potranno, comunque, essere superati.