LIMITE UTILIZZO CONTANTE NEGOZIAZIONE A PRONTI – Art. 5-quater..
L’art. 18, DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020” ha introdotto il comma 3-bis all’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, prevedendo la riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante da € 3.000 a € 2.000 a decorrere dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021. Dall’1.1.2022 il limite è ulteriormente ridotto a € 1.000.
In sede di conversione è stata previsto che la predetta riduzione (da € 2.000 a € 1.000) non è applicabile alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta e di conseguenza è ripristinata la precedente soglia di € 3.000.