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Uso del contante, la soglia scende ad euro 1.000

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Uso del contante, la soglia scende a euro 1.000
(NOZIONE DI VALORE COMPLESSIVO)
Come già comunicato dal 1° gennaio 2022 non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contanti, di importo pari o superiore a € 1.000,00; eventuali trasferimenti eccedenti tali limiti possono essere eseguiti esclusivamente tramite intermediari abilitati quali Banche, Poste, ecc.
La limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. “operazioni frazionate”, ossia a quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati.
Come chiarito dal MEF l’avverbio “complessivamente” va riferito al valore da trasferire; di conseguenza, il divieto in oggetto riguarda il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore ad € 1.000, a prescindere dal fatto che il trasferimento sia stato effettuato attraverso uno solo di tali mezzi di pagamento, o cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento.
Diversamente, il divieto non si applica nel caso in cui:
• il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome;
• una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (es. contratto di somministrazione);
• il frazionamento sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (es. pagamento rateale).
FATE ATTENZIONE AL REGIME SANZIONATORIO
All’inosservanza delle disposizioni sopra illustrate in materia di limitazione all’uso del contante si applicano le sanzioni previste dall’articolo 63, D.Lgs. n. 231/2007.
Il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore per un valore complessivamente superiore ad € 1.000 è in ogni caso efficace; tuttavia, in tal caso si applica la sanzione da € 1.000 ad € 50.000.
Si noti che il minimo edittale della sanzione prevista dall’articolo 63, D.Lgs. n. 231/2007 per i trasferimenti di denaro contante superiore al limite è stato rimodulato, prevedendo una sanzione minima pari a:
• € 2.000,00 per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
• € 1.000,00 per le violazioni commesse e contestate dal 1° gennaio 2022.
Per le violazioni che riguardano importi superiori ad € 250.000, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali; in tal caso, quindi, la sanzione va da € 5.000 ad € 250.000.
Vi ricordo che soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio devono comunicare le infrazioni relative all’uso del contante delle quali gli stessi hanno avuto cognizione.
La mancata comunicazione è punita con l’applicazione di una sanzione variabile da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 15.000;
L’assurdo regna nelle norme..
Vi renderete conto nella lettura che il minimo edittale della sanzione per la mancata comunicazione al MEF è, paradossalmente, superiore a quello previsto per chi commette l’illecita operazione di trasferimento di denaro contante.

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