Al fine di combattere il lavoro nero, la congruità della manodopera nel cantiere per i «lavori edili» privati deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente (non per gli acconti), previa presentazione da parte dell’impresa affidataria al committente dell’«attestazione di congruità» dell’opera complessiva, detto anche Durc di congruità. Per la circolare dell’agenzia delle Entrate del 27 maggio 2022, n. 19/E, paragrafo 8, vi è anche un «obbligo per il committente» privato (come per quello pubblico, già previsto dalla norma) di richiedere all’impresa affidataria questa attestazione, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
Quando serve la congruità
Il controllo della congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento è obbligatorio se si verificano tutte queste condizioni:
– devono essere eseguiti «lavori edili», pubblici o privati, dell’allegato X al decreto legislativo n. 81/2008, da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi; per i lavori privati, comunque, è obbligatorio solo se le «opere» (edili e non edili) dell’intervento sono di valore «complessivo» pari o superiore a 70mila euro; in ogni caso, però, la congruità riguarda solo i «lavori edili», quindi, le opere non edili non rilevano ai fini del raggiungimento della percentuale di congruità della manodopera edile, ma rilevano ai fini del calcolo dei 70mila euro;
– la «denuncia di inizio lavori» deve essere stata inviata alla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021;
– non rileva l’iscrizione o meno dell’impresa «affidataria» alla Cassa edile/Edilcassa.
Assenza di congruità
Il Durc di congruità è rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente, entro 10 giorni dalla richiesta dell’impresa affidataria, del soggetto da essa delegato o del committente (portale Cnce_Edilconnect).
Secondo l’articolo 4 del Dm 25 giugno 2021 n. 143, se non è possibile attestare la congruità, la Cassa edile/Edilcassa evidenzia all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a «regolarizzare» la posizione entro 15 giorni, versando la «differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità». In questi casi, il rilascio del Durc di congruità sarà possibile solo con questo versamento entro i suddetti 15 giorni (ovvero per scostamenti pari o inferiori al 5%, previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tali scostamenti). In alternativa, si può dimostrare la congruità esibendo alla Cassa edile/Edilcassa la documentazione idonea ad attestare costi non registrati, in base all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
Decorsi inutilmente i 15 giorni, senza la regolarizzazione, però, l’«esito negativo della verifica di congruità» riferita alla singola opera, pubblica o privata:
– comporta l’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI);
«incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del Durc on-line» (articolo 5, comma 6, del Dm 143/2021).
Per quest’ultimo motivo e considerando quanto contenuto nell’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 18 febbraio 1998 n. 41, che prevede la perdita dei bonus per violazioni contributive degli operai utilizzati nell’intervento, secondo la Faq 6 della Cnce del 15 febbraio 2022, la mancanza della congruità potrebbe «riflettersi, in via indiretta, anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa fiscale, in materia di detrazioni fiscali», in quanto pregiudicherebbe il successivo ottenimento del Durc online contributivo.
In questo contesto, la circolare n. 19/E/2022, paragrafo 8, ha precisato che vi è «l’obbligo per il committente», non solo pubblico (già previsto dall’articolo 4, comma 2, del Dm 143/2021), ma anche privato (comma 3), di «richiedere all’impresa affidataria l’attestazione di congruità prima di procedere al saldo finale dei lavori». Quindi, non si tratta solo di un obbligo di rilascio del Durc di congruità da parte dell’impresa affidataria, ma anche dell’obbligo da parte del committente di richiederlo all’affidataria.