Con la pubblicazione in G.U. cd. “Sostegni-ter”, sono state introdotte nuove misure di contrasto alle frodi nell’ambito della cessione dei crediti, compresi quelli derivanti dalle detrazioni edilizie.
Dopo una prima stretta introdotta D.L. n. 157/2021, cd. “Controlli”, le cui previsioni sono state assorbite dalla Legge di Bilancio 2022, le nuove disposizioni, contenute nell’art. 28, D.L. n. 4/2022, prevedono un generale divieto alle cessioni del credito multiple, di fatto riducendo fortemente il perimetro e l’appetibilità dell’istituto.
La nuova limitazione ad una sola cessione del credito
Se originariamente infatti il citato art. 121, D.L. n. 34/2020, consentiva per lo stesso credito un numero illimitato di cessioni successive alla prima (pur nel rispetto delle tempistiche previste normativamente per l’utilizzo della quota di credito) la nuova disciplina, già in vigore dal 27 gennaio 2021
(dal giorno di pubblicazione in G.U.), prevede in caso di:
sconto in fattura, la possibilità per il fornitore che riconosce il contributo sul corrispettivo di acquisire tale credito e di cederlo una sola volta a soggetti terzi, i quali tuttavia non potranno effettuare ulteriori cessioni;
cessione del credito, la possibilità per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito ad un soggetto terzo, il quale, tuttavia, non ha facoltà di cedere ulteriormente tale credito ad altri soggetti.
Rimane formalmente la possibilità di cedere il credito a qualsiasi soggetto, compresi intermediari finanziari ed istituti di credito, ma si tenga presente, tuttavia, che alla luce della nuova disciplina, tali soggetti cessionari potranno utilizzare il credito acquisito esclusivamente in compensazione.
Ciò porterà presumibilmente, a livello pratico, ad una decimazione dei soggetti che saranno in grado di gestire grandi quantità di crediti acquisiti e, di conseguenza, all’inerzia del “mercato dei crediti”.
La deroga (limitata) per i crediti oggetto di opzione al 7 febbraio
Il comma 2, art. 28, D.L. n. 4/2022, prevede una deroga, seppur limitata, al generale divieto di ulteriori cessioni. È infatti previsto che i crediti, che alla data del 7 febbraio 2022, sono stati precedentemente oggetto di un’opzione (cessione del credito oppure sconto in fattura) possono essere ceduti una sola ulteriore volta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini previsti dal richiamato art. 121 (vale a dire entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa).
La norma quindi consente ai cessionari che alla data del 7 febbraio hanno in capo un credito, oggetto di precedente opzione, di effettuare, in via esclusiva, un’ulteriore cessione ad altri soggetti, i quali non potranno comunque cedere a loro volta tale credito.
Tuttavia, non è chiaro quando sia possibile considerare un credito “precedentemente oggetto di una delle opzioni” alla data del 7 febbraio.
Ci si chiede infatti se si possa ritenere sufficiente una comunicazione di cessione del credito effettuata prima del 7 febbraio, anche qualora il relativo credito non sia ancora visibile (e quindi accettabile) sulla piattaforma del cessionario, o se sia invece necessario che il credito sia già presente nel cassetto fiscale del cessionario in tale data.
I casi di nullità dei contratti di cessione
Il comma 3, art. 28, D.L. n. 4/2022, prevede inoltre che, a partire dal 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore della norma), sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni relative:
al divieto di ulteriori cessioni (comma 1, art. 28);
alla possibilità di effettuare esclusivamente una ulteriore cessione di crediti che alla data del 7 febbraio 2022 risultano oggetto di precedenti opzioni (comma 2, art. 28).
La norma si limita ad indicare i casi di nullità dei contratti di cessione e non sembra circoscrivere tale effetto ai soli contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina: in pratica, sembra che la nullità investa tutti i contratti (si ritiene anche accordi di cessione, per i quali, si ricorda, non esiste l’obbligo di forma scritta), anche precedenti all’entrata in vigore del D.L. in commento, nel caso in cui prevedano un numero di cessioni ulteriori rispetto alle nuove disposizioni.
Si ricorda che generalmente la nullità determina il venir meno degli effetti del contratto fin dalla sua stipula.
Ci si chiede quindi come potranno essere trattati gli accordi di cessione che hanno già iniziato a produrre effetti precedentemente all’entrata in vigore del D.L. n. 4/2022, esplicandosi, ad esempio, nel pagamento di precedenti cessioni relative allo stesso credito.
Alcune considerazioni conclusive
La nuova previsione normativa si inserisce in un contesto già ampiamente articolato e in continua revisione, instaurando, senza dubbio, un generale stato di incertezza e sfiducia nel sistema; le nuove restrizioni aggravano infatti una procedura già complessa ed articolata, della cui correttezza erano comunque già chiamati a rispondere figure professionali altamente qualificate, sia in campo tecnico che fiscale.
Le ulteriori limitazioni introdotte rischiano di rallentare, se non di paralizzare, la ripresa economica oggi in atto: la possibilità di optare per cessione del credito o applicazione dello sconto in fattura è senza dubbio uno dei fattori di maggior impulso all’approvazione e realizzazione dei lavori, ma con le nuove restrizioni, inevitabilmente, l’istituto perderà appeal.
Si pensi, inoltre, alle operazioni già attualmente in essere. Secondo i dati Enea al 31 dicembre 2021, si parla di contratti stipulati dal singolo cittadino per 2 miliardi di euro e di contratti conclusi in ambito condominiale per 3 miliardi di euro: verosimilmente, a seguito delle nuove misure restrittive, saranno numerose le richieste di revisione o anche i contenziosi contrattuali, con ripercussioni negative per l’attività dei numerosi operatori coinvolti.
Infine, si noti anche che il divieto di ulteriori cessioni determinerà una minor competitività del mercato finanziario con effetti negativi sui costi che il privato cittadino potrà scontare in seguito alle operazioni di cessione e quindi, ancora una volta, una minore appetibilità dell’agevolazione edilizia stessa.
Il nuovo provvedimento è già oggetto di aspre critiche: oltre al dissenso di alcune forze politiche, si esprimono negativamente tutte le categorie coinvolte, comprese le associazioni dei costruttori, gli ordini professionali nonchè i rappresentanti del settore finanziario.
Non rimane che attendere i prossimi sviluppi ed un’auspicabile intervento legislativo, a mitigazione degli effetti assolutamente negativi che le nuove misure determineranno sull’attività delle imprese e professionisti coinvolti nell’ambito dei bonus edilizi e nel mercato delle cessioni dei crediti.