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Comunicazione dell’opzione per la cessione o lo sconto al 29 aprile. Più tempo anche per la precompilata.

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Dei numerosi subemendamenti in materia di cessione dei crediti, presentati all’emendamento governativo di rifusione del c.d. “Decreto Frodi-bis” (D.L. n. 13/2022) nel c.d. “Decreto Sostegni-ter” (D.L. n. 4/2022), ne è stato approvato solo uno diretto a prorogare al 29 aprile p.v. il termine di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura per le spese sostenute nel 2021 nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.
Con lo stesso subemendamento è stato prorogato al 23 maggio il termine di messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2022.
Più in particolare, il subemendamento stabilisce che per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all’articolo 121 del c.d. “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34/2020), relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all’Agenzia delle Entrate, entro il 29 aprile 2022.
Conseguentemente, il termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata relativa all’anno 2021 fissato ordinariamente al 30 aprile è prorogato al 23 maggio 2022.
L’emendamento in parola è l’unico sfuggito alla implacabile tagliola che si è abbattuta sulle proposte di modifica ed è comunque una buona notizia.
Le tempistiche che governano l’esercizio dell’opzione all’Agenzia delle Entrate attraverso il modello di comunicazione dell’opzione (noto anche soltanto come “Comunicazione”) sono contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022, n. 35873 che di recente ha assorbito e sostituito il precedente Provvedimento dell’8 agosto 2020 n. 283847, a sua volta modificato dal Provvedimento del 12 novembre 2021 n. 312528.
Secondo la regola ordinaria (che, nei fatti, non ha mai trovato applicazione dato che, anche l’anno scorso, aveva subito una deroga), la Comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nel caso di cessione delle rate residue, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Pertanto, sempre seguendo la regola ordinaria, per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, il termine ultimo per la Comunicazione avrebbe dovuto scadere il 16 marzo 2022.
Tale termine, tuttavia, a causa delle note incertezze e vicissitudini che hanno interessato la complessa materia della circolazione dei crediti e che hanno condotto a continue chiusure e riaperture della piattaforma, era già stato prorogato al 7 aprile 2022, come anticipato peraltro dal Comunicato Stampa dell’Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2022.
Ora, per effetto del subemendamento in esame, tale termine viene posticipato legislativamente al 29 aprile 2022. Il Provvedimento del 3 febbraio 2022, quindi, non verrebbe modificato, con la conseguenza che l’interprete avrà qualche difficoltà in più a districarsi nel già complesso panorama normativo di riferimento dal momento che la data di scadenza riportata nel pur recente provvedimento è superata da una fonte superiore. Sicuramente è un tema più di forma che di sostanza ma, ormai è chiaro, ripetuti problemi di forma finiscono inevitabilmente per incidere anche sulla sostanza dato che la poca chiarezza normativa aumenta a dismisura il rischio di errori nell’immediato e rende praticamente impossibile operare delle ricostruzioni negli anni futuri (spesso necessarie nei contenziosi).
Al netto di questo pur importante aspetto, quindi, il nuovo termine dà ai soggetti interessati qualche settimana in più per trovare dei possibili acquirenti dei propri crediti o anche solo per comunicare sconti o cessioni già effettuate da un punto di vista civilistico.
Difficile immaginare un’ulteriore proroga dal momento che, parallelamente, ci sono delle tempistiche per l’elaborazione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate, operazione quest’ultima che può essere chiusa soltanto una volta che al contribuente non sia più possibile comunicare le cessioni o gli sconti con conseguente fruizione della detrazione in dichiarazione.

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