Bonus edilizi..
Chiarimenti sugli interventi delle reti d’impresa e “ribaltamento” dei costi.
Lo scopo della costituzione delle reti è quello di accentrare tutti i lavori richiesti dal committente per poi presentarsi
unitamente sotto un unico general contractor a un ente finanziatore disposto ad acquistare il credito corrispondente alla detrazione fiscale (sconto sul corrispettivo), per esempio
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L’Agenzia delle entrate distingue a seconda che il capofila operi attraverso un mandato senza rappresentanza oppure un mandato con rappresentanza.
Nel caso di mandato senza rappresentanza, i singoli retisti
(imprese e professionisti) eseguono i lavori a favore del committente ed emettono fattura nei confronti della capofila
(al termine dei lavori ovvero in base al SAL). Quest’ultima, poi, agendo in nome proprio ma per conto altrui (art. 1705, c.c.) riaddebita i costi a lei fatturati dai retisti a carico del committente, destinatario del vantaggio fiscale (ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972).
La disposizione, in buona sostanza, stabilisce che le prestazioni dal mandatario rese o ricevute sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante e mandatario. In altri termini, i servizi effettuati dai retisti vengono acquisiti dalla capofila nella sua qualita` di mandataria senza rappresentanza, mantenendo la loro medesima natura di prestazioni (di appalto o professionali) anche nei rapporti tra la capofila e il committente, pertanto, esse scontano il medesimo trattamento IVA che le disposizioni prevedono per le relative operazioni.
L’Agenzia delle entrate tratta anche l’ipotesi del mandato con rappresentanza.
In questo caso il beneficiario committente affida direttamente i lavori ai singoli retisti. Pertanto, i singoli retisti fatturano la capofila a nome del committente i lavori da essi singolarmente effettuati.
La capofila, invece, viene delegata dal committente, mediante mandato con rappresentanza, unicamente per il pagamento delle fatture che ha ricevuto dai retisti in nome e per conto del
committente.
Successivamente, la capofila provvede al “ribaltamento” delle medesime spese, ma questa volta senza applicazione dell’IVA
(ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 3, del D.P.R. n. 633/1972).
Secondo questo schema, infatti, quanto pagato dalla capofila ai retisti rappresenta una somma corrisposta in anticipo per conto del mandante/committente e il riaddebito a quest’ultimo costituisce unicamente il ribaltamento (finanziario) di quanto
precedentemente anticipato per suo conto.
Anche in questo caso, la fattura emessa dalla capofila deve descrivere in modo puntuale il servizio e indicarne l’esecutore.
Di primo acchito si potrebbe sostenere che alla fattura emessa dal main contractor non potrebbe essere applicato lo sconto in fattura, trattandosi di un mero rimborso spese.
Invece, l’Agenzia delle entrate precisa che anche nel caso di mandato con rappresentanza il committente ha diritto alla detrazione agevolata, nei limiti di legge.