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Anti-frodi: maggiori responsabilità per i tecnici e assicurazioni ad hoc per ogni intervento

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Anti-frodi: maggiori responsabilità per i tecnici e assicurazioni ad hoc per ogni intervento

La disciplina in tema di bonus edilizi è stata nuovamente modificata dal Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n.13, che ha parzialmente mitigato la stretta sulle cessioni dei crediti operata dal precedente Decreto Sostegni ter (D.L. 4/2022) con lo scopo di contrastare azioni fraudolente.

Nuove sanzioni sugli asseveratori – In particolare, le misure previste dall’art. 2 del nuovo Decreto modificano l’articolo 119 del D.l. 34/2020 ponendo un accento sulla maggiore responsabilizzazione a carico del tecnico abilitato che rilascia le asseverazioni.

Il recente D.l. 13/2022, nello specifico aggiunge al prefato art. 119, dopo il comma 13-bis un nuovo comma 13-bis.1 che prevede una nuova sanzione penale per il tecnico abilitato che nell’asseverazione “espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese”.

La condotta perseguita consiste nell’esporre in seno all’asseverazione informazioni false ovvero non corrispondenti alla realtà. Rilevanti a tal fine anche le omissioni volontarie di informazioni o dati su requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso in quanto idonee a configurare una condotta dolosa.

La pena prevista per tali comportamenti è la reclusione da due a cinque anni con multa da 50.000 euro a 100.000 euro, e un inasprimento della pena nel caso in cui il fatto sia commesso al fine del conseguimento di un ingiusto profitto per sé o altri.

Il nuovo reato introdotto dalla disposizione in commento potrà essere applicato a tutte le asseverazioni previste dal comma 13 dell’art. 119 ed ha quale scopo maggiore la responsabilizzazione dei professionisti allo scopo di limitare i tentativi di frode.

In particolare rientrano nel perimetro applicativo delle nuove disposizioni l’asseverazione dei requisiti tecnici per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione di congruità delle spese e l’asseverazione dell’efficacia della messa in sicurezza antisismica.

Modifiche al codice penale – L’art. 2 del decreto correttivo interviene altresì su alcune norme del codice penale.

Oggetto di modifica normativa sono stati in particolare sia l’art. 316-bis c.p., rubricato “malversazioni a danno dello stato” che per effetto delle variazioni normative apportate potrà perseguire non più solo le malversazioni di erogazioni pubbliche “a danno dello Stato” ma “anche finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate”.

Anche il successivo art. 316-ter c.p. che prevede il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, viene rinominato in indebita percezione di erogazioni pubbliche e nel novellato testo normativo ad oggi si fa rientrare l’indebita percezione delle somme derivanti da sovvenzioni.

E le sovvenzioni sono state incluse anche nel reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640-bis c.p.

La nuova polizza assicurativa per i tecnici – Altro aspetto rilevante concerne la modifica riguardante il tema della polizza assicurativa che obbligatoriamente deve stipulare il tecnico abilitato al rilascio dell’asseverazione.

In precedenza, al co. 14 dell’art. 119 veniva indicata la necessità della stipula di una opportuna polizza di assicurazione della responsabilità civile “con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro”.

A seguito dell’approvazione del nuovo “Decreto anti-frodi” tale comma viene in parte modificato e il testo ad oggi vigente del citato articolo prevede che la polizza assicurativa stipulata a copertura di ogni intervento che comporta il rilascio delle asseverazioni abbia massimale pari agli importi dell’intervento stesso.

Quindi, mentre precedentemente la polizza era calibrata sulla base del numero delle asseverazioni rilasciate, adesso il tecnico sarà chiamato a stipulare una polizza «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni».

Il fine è quello di ottenere una copertura molto più ampia, rimuovendo anche l’importo minimo di 500.000 euro e inserendo, come importo minimo, l’importo degli interventi in oggetto.

L’effetto della nuova normativa si applica alle asseverazioni rilasciate dopo la data di entrata in vigore del Decreto-legge, ovvero il 26 febbraio 2022.

In conclusione, si sottolinea come l’intervento del Legislatore sia sostanzialmente volto ad assicurare in primis una “copertura” del costo dell’intervento nettamente superiore rispetto alla precedente previsione normativa, ma soprattutto, si punta alla maggior assunzione di responsabilità in capo ai tecnici visti come punto chiave nella lotta alle frodi.

Utilizzo dei crediti di imposta sequestrati – Da ultimo, l’art. 3 del nuovo decreto interviene a chiarire i termini di utilizzo dei crediti d’imposta dissequestrati nell’ambito dei procedimenti a carico di quanti hanno utilizzato la cessione dei crediti d’imposta per scopi illeciti. L’articolo testé citato precisa all’uopo che i citati crediti d’imposta, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, potranno essere utilizzati entro i termini ordinari previsti dagli articoli 121, comma 3, e 122, comma 3, del decreto Rilancio (cinque e dieci anni), aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei crediti medesimi.

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