L’Agenzia delle Entrate, con Risposta ad Interpello 15 dicembre 2021, n. 815, è intervenuta fornendo chiarimenti in merito alla detassazione dei contributi a fondo perduto, di cui all’articolo 245, D.L. n. 34/2020, erogati a favore di coloro che hanno beneficiato dell’agevolazione “Resto al Sud”, di cui all’articolo 1, D.L. 20 giugno 2017, n. 91.
In considerazione del fatto che l’articolo 10-bis, D.L. n. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori), ha previsto che “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19… spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché’ ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi”, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detassazione si estende anche al contributo in esame.
Pertanto, nonostante l’ambito soggettivo di tale contributo risulti circoscritto ai soggetti che fruiscono della misura agevolativa c.d. “Resto al Sud”, lo stesso soddisfa i requisiti previsti dal citato articolo 10-bis, D.L. n. 137/2020.